Art. 6
In vigore dal 22 feb 2011
La presente decisione si applica dal 1o febbraio 2011 al 31 gennaio 2019.
In caso di adozione di un nuovo regime preferenziale che sostituisca quello previsto dalla decisione 2001/822/CE oltre il 31 dicembre 2013, o di proroga del regime attuale, la presente decisione continuerà ad essere applicabile fino alla data di scadenza del nuovo regime o del regime attuale prorogato, ma in ogni caso non oltre il 31 gennaio 2019.
Storico versioni
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