Art. 1
In vigore dal 22 feb 2011
In deroga alle disposizioni dell’allegato III della decisione 2001/822/CE, i prodotti della pesca trasformati a Saint Pierre e Miquelon che figurano nell’allegato della presente decisione sono considerati originari di Saint Pierre e Miquelon quando sono ottenuti a partire da materie non originarie conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione.
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