Art. 2
Soglie di allarme
In vigore dal 21 feb 2011
Soglie di allarme
1. Per tutti gli indicatori essenziali di prestazioni relativi al periodo di riferimento, la soglia di allarme oltre la quale può essere attivato il dispositivo di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 691/2010 è data da una variazione almeno del 10 %, nell’arco di un anno civile, del traffico effettivo registrato dall’organo di valutazione delle prestazioni, rispetto alle previsioni di traffico di cui all’.
2. Per quanto concerne l’indicatore di efficienza economica, la soglia di allarme relativa all’evoluzione dei costi oltre la quale può essere attivato il dispositivo di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 691/2010 è data da una variazione almeno del 10 %, nell’arco di un anno civile, dei costi effettivi a livello dell’Unione europea registrati dall’organo di valutazione delle prestazioni, rispetto ai costi determinati di riferimento di cui all’.
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