Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 feb 2011
La Francia può autorizzare il trasporto di pulcini di un giorno e di pollastre pronte per la deposizione provenienti da aziende situate nella zona di protezione delimitata il 30 dicembre 2010 attorno a un'azienda di piccioni di carne situata nel comune di Langoat, nel dipartimento Côtes d'Armor, verso altre aziende di volatili situate sul suo territorio, alle seguenti condizioni: a) la spedizione di pulcini di un giorno o di pollastre pronte per la deposizione è notificata almeno con 24 ore di anticipo dall'autorità competente responsabile dell'azienda di origine all'autorità competente dell'azienda di destinazione; b) i veicoli che trasportano i pulcini di un giorno o le pollastre pronte per la deposizione sono sigillati dall'autorità competente prima della partenza; c) al momento della sigillatura dei veicoli di cui alla lettera b), l'autorità competente registra il numero di immatricolazione del veicolo e il numero di pulcini di un giorno o di pollastre pronte per la deposizione trasportati; d) all'arrivo nell'azienda di destinazione, l'autorità competente: i) verifica e rimuove il sigillo dal veicolo; ii) assiste allo scaricamento dei pulcini di un giorno o delle pollastre pronte per la deposizione; iii) registra il numero di immatricolazione del veicolo e il numero di pulcini di un giorno o di pollastre pronte per la deposizione trasportati; e) i veicoli che trasportano pulcini di un giorno o pollastre pronte per la deposizione sono sottoposti immediatamente dopo lo scarico a operazioni di pulizia e disinfezione sotto controllo ufficiale e secondo le istruzioni fornite dall'autorità competente; f) l'azienda di destinazione è posta sotto controllo ufficiale per almeno 21 giorni.
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