Art. 4
In vigore dal 15 feb 2011
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio dei membri del governo dello Zimbabwe e delle persone fisiche ad essi associate, nonché di altre persone fisiche coinvolte in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto nello Zimbabwe. Le persone di cui al presente paragrafo sono elencate nell’allegato.
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l’accesso al territorio nazionale.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire:
a)
in qualità di paese che ospita un’organizzazione internazionale intergovernativa;
b)
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;
c)
in base a un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
d)
in base al trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.
Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna di tali situazioni.
4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti e imperative o, in via eccezionale, dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall’Unione europea, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente, immediatamente e significativamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nello Zimbabwe.
6. Lo Stato membro che intende concedere le deroghe di cui al paragrafo 5 presenta una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro 48 ore dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, la deroga non è concessa, salvo qualora uno Stato membro intenda concederla per ragioni umanitarie urgenti e imperative. In tal caso, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
7. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi da 3 a 6, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell’allegato, l’autorizzazione è limitata rigorosamente ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate dall’autorizzazione stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:101(1):oj#art-4