Art. 3

Art. 3

In vigore dal 15 feb 2011
1.   L’ non si applica: a) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di equipaggiamenti militari non letali o di attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna, destinati unicamente all’uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell’ONU e dell’UE, o di materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell’UE e dell’ONU; b) al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tali equipaggiamenti; c) alla fornitura di assistenza tecnica connessa a tali equipaggiamenti, purché le esportazioni in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente. 2.   L’ non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati nello Zimbabwe da dipendenti delle Nazioni Unite, da personale dell’UE o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.
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