Art. 10

Art. 10

In vigore dal 15 feb 2011
1.   La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione. 2.   La presente decisione resta in vigore fino al 20 febbraio 2012. Essa è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
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