Art. 1
In vigore dal 14 feb 2011
L'articolo 7, paragrafo 2, della posizione comune 2003/495/PESC è sostituito dal testo seguente:
«Gli articoli 4 e 5 si applicano fino al 30 giugno 2011.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:100(2):oj#art-1