Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 feb 2011
1.   L’Agenzia ferroviaria europea adegua i file e i documenti di installazione da utilizzare per la creazione del registro standard di immatricolazione nazionale, del motore di traduzione e del registro virtuale di immatricolazione per inserire le informazioni sulle autorizzazioni di messa in servizio dei veicoli rilasciate in altri Stati membri (punti 2, 6, 12 e 13) entro il 30 giugno 2011. 2.   Entro il 30 giugno 2011 l’Agenzia ferroviaria europea pubblica una guida sull’applicazione dell’architettura globale del RIN della UE.
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