Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 feb 2011
1.   Il contributo massimo autorizzato dalla presente decisione per le spese sostenute per i lavori di cui all’, paragrafo 1, è fissato a 500 000 EUR da finanziare sulla seguente linea di bilancio del bilancio generale dell’Unione europea per il 2011: — linea di bilancio n. 17.04.02.01: 500 000 EUR. 2.   Il contributo finanziario dell’Unione è versato su presentazione delle relazioni e dei documenti giustificativi indicati nell’, paragrafo 2, lettera b).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:89(1):oj#art-2