Art. 2
In vigore dal 8 feb 2011
1. Il contributo massimo autorizzato dalla presente decisione per le spese sostenute per i lavori di cui all’, paragrafo 1, è fissato a 500 000 EUR da finanziare sulla seguente linea di bilancio del bilancio generale dell’Unione europea per il 2011:
—
linea di bilancio n. 17.04.02.01: 500 000 EUR.
2. Il contributo finanziario dell’Unione è versato su presentazione delle relazioni e dei documenti giustificativi indicati nell’, paragrafo 2, lettera b).
Storico versioni
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