Art. 2

Art. 2

In vigore dal 3 feb 2011
Gli Stati membri provedono affinché all’arrivo presso un punto di entrata nel territorio dell’Unione in provenienza dalla Russia l’operatore responsabile o il conducente di un veicolo per bestiame presenti all’autorità competente dello Stato membro informazioni che comprovino la pulizia e la disinfezione del veicolo dopo l’ultimo scarico dei suini. Dette informazioni possono essere presentate nella forma della dichiarazione di cui all’allegato I o in un’altra forma equivalente. Le informazioni, qualora siano presentate in un’altra forma, comprendono i punti indicati in tale allegato. L’autorità competente conserva l’originale di tale dichiarazione, mentre l’operatore responsabile/il conducente del veicolo per bestiame ne conserva una copia.
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