Art. 5

Art. 5

In vigore dal 31 gen 2011
La posizione dell’Unione per quanto concerne le decisioni del comitato misto dell’accordo sulla libera circolazione delle persone di cui all’ dell’accordo (in prosieguo: «il comitato misto») viene stabilita dalla Commissione allorquando si tratta di modificare gli allegati dell’accordo al fine di adattarli a modifiche degli atti dell’Unione previste dall’accordo. Per tutte le altre decisioni del comitato misto concernenti modifiche agli allegati dell’accordo, la posizione dell’Unione viene stabilita dalla Commissione previo consultazione del comitato del programma «Gioventù in azione» e/o del comitato del programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente, se applicabile, in conformità della procedura prevista dall’articolo 9, paragrafo 2, della decisione n. 1719/2006/CE e dall’articolo 10, paragrafo 2, della decisione n. 1720/2006/CE.
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