Art. 2

Art. 2

In vigore dal 31 gen 2011
Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell’Unione, ad effettuare le notifiche di cui agli dell’accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:82(1):oj#art-2