Art. 3

Art. 3

In vigore dal 31 gen 2011
1.   L’allegato indica i motivi dell’inserimento delle persone ed entità nell’elenco. 2.   Nell’allegato figurano altresì, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone o le entità interessate. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se conosciuto, e la funzione o la professione. Riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e il luogo di attività.
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