Art. 2

Art. 2

In vigore dal 31 gen 2011
Le persone ed entità citate nell’allegato della presente decisione sono aggiunte all’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/656/PESC.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:71(1):oj#art-2