Art. 1

Art. 1

In vigore dal 31 gen 2011
La decisione 2010/639/PESC è modificata come segue: 1) all', paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d): «d) responsabili di violazioni delle norme internazionali in materia elettorale durante le elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia il 19 dicembre 2010 e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, e le persone loro associate, elencate nell'allegato IIIA.»; 2) l' è sostituito dal seguente: « 1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone responsabili: a) delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale durante le elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia il 19 marzo 2006 e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, e dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi loro associati, che figurano nell'elenco di cui all'allegato IV; b) delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale durante le elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia il 19 dicembre 2010 e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, e dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi loro associati, che figurano nell'elenco di cui all'allegato IIIA. 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone che figurano nell'elenco di cui agli allegati IIIA o IV.»; 3) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici delle persone di cui agli allegati IIIA o IV e dei loro familiari dipendenti;»; 4) l'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2.   L', paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati: a) di interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o b) di pagamenti dovuti in virtù di contratti, di accordi o di obblighi conclusi o assunti prima della data in cui tali conti sono stati soggetti alle disposizioni della posizione comune 2006/276/PESC o della presente decisione e purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti all', paragrafo 1, lettere a) e b), della presente decisione.»; 5) l'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1.   Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta emendamenti agli elenchi riportati negli allegati I, II, III, IIIA, IV e V, ove necessario, in funzione dell'evoluzione politica in Bielorussia.»; 6) all'articolo 7 il paragrafo 3 è soppresso; 7) gli allegati I, II, III e IV della decisione 2010/639/PESC sono sostituiti dai testi che figurano negli allegati I, II, III e IV della presente decisione; 8) il testo dell'allegato V della presente decisione è aggiunto alla decisione 2010/639/PESC come allegato IIIA.
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