Art. 4
In vigore dal 31 gen 2011
1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell’adozione di provvedimenti ai sensi dell’.
2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui l’azione degli organismi israeliani responsabili per il rispetto delle norme di protezione non sia sufficiente a garantire tale rispetto.
3. Ove risulti provato, dalle informazioni di cui all’ e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, che gli organismi israeliani incaricati di garantire il rispetto delle norme di protezione non svolgono la loro funzione in modo efficace, la Commissione avverte le autorità israeliane competenti e, se necessario, presenta progetti di misure, con la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o di limitarne il campo d’applicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:61(1):oj#art-4