Art. 3
In vigore dal 31 gen 2011
1. Fatti salvi i poteri di intervento al fine di garantire il rispetto dei provvedimenti nazionali adottati in applicazione di disposizioni diverse dall’articolo 25 della direttiva 95/46/CE, le autorità competenti degli Stati membri hanno facoltà di sospendere i trasferimenti di dati verso destinatari nello Stato d’Israele al fine di tutelare i cittadini nell’ambito del trattamento dei loro dati personali nei casi in cui:
a)
un’autorità competente israeliana abbia constatato che il destinatario non rispetta le norme applicabili relative alla protezione; oppure
b)
sia fortemente probabile una violazione delle norme di protezione; vi siano motivi ragionevoli di ritenere che le autorità competenti israeliane non adottino o non intendano adottare misure adeguate e tempestive per risolvere il caso in questione; la continuazione del trasferimento dei dati comporti un rischio imminente di grave pregiudizio per le persone interessate e le autorità competenti degli Stati membri abbiano fatto il possibile, date le circostanze, per avvertire il responsabile del trattamento nello Stato d’Israele e dargli la possibilità di replicare.
2. La sospensione cessa non appena sia garantito il rispetto delle norme di protezione e ne sia informata l’autorità competente dello Stato membro interessato.
Storico versioni
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