Art. 1
In vigore dal 31 gen 2011
1. Per le finalità di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, si ritiene che lo Stato d’Israele fornisca un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti dall’Unione europea per quanto attiene ai trasferimenti internazionali automatizzati di dati personali dall’Unione europea e, in caso di trasferimenti non automatizzati, ai dati che siano sottoposti a ulteriore trattamento automatizzato nello Stato d’Israele.
2. L’autorità di controllo israeliana competente per l’applicazione delle norme in materia di protezione dei dati nello Stato d’Israele è la «Israeli Law, Information and Technology Authority (ILITA)» (autorità israeliana competente per il diritto, l’informazione e la tecnologia), di cui all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
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