Art. 1
In vigore dal 20 gen 2011
In deroga al disposto dell’allegato III della decisione 2001/822/CE, i prodotti derivati dallo zucchero trasformati nelle Antille olandesi dei codici NC 1701 11 90 , 1701 99 10 e 1701 91 00 sono considerati originari delle Antille olandesi se vengono ottenuti da zucchero che non ha ottenuto l’origine, conformemente al disposto degli della presente decisione.
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