Art. 9 · Certificazione

Art. 9

Certificazione

In vigore dal 19 gen 2011
Certificazione 1.   Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, le autorità competenti della Bulgaria provvedono affinché il documento commerciale richiesto dalla normativa dell’Unione per gli scambi tra Stati membri sia convalidato mediante copia allegata di un certificato ufficiale attestante che: a) i prodotti sono stati fabbricati i) mediante un processo di produzione verificato e risultato conforme alle pertinenti prescrizioni della normativa dell’Unione in materia di polizia sanitaria nonché idoneo a distruggere il virus dell’afta epizootica; oppure ii) a partire da materiali pretrattati opportunamente certificati; e b) sono applicate disposizioni atte a evitare eventuali ricontaminazioni ad opera del virus dell’afta epizootica dopo il trattamento. Questa certificazione del processo di produzione reca un riferimento alla presente decisione, è valida 30 giorni, reca la data di scadenza ed è rinnovabile previa ispezione dello stabilimento. 2.   Nel caso di prodotti destinati alla vendita al dettaglio al consumatore finale, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare che le partite raggruppate di prodotti di origine animale diversi dalle carni fresche, dalle carni macinate, dalle carni separate meccanicamente e dalle preparazioni di carne, ognuno dei quali sia idoneo alla spedizione in conformità della presente decisione, siano accompagnate da un documento commerciale convalidato mediante copia allegata di un certificato veterinario ufficiale attestante che: a) i luoghi di spedizione dispongono di un sistema atto a garantire che le merci possano essere spedite soltanto se è possibile rintracciare le prove documentali della loro conformità alla presente decisione; e b) il sistema di cui alla lettera a) è stato verificato ed è risultato soddisfacente. Questa certificazione del sistema di rintracciabilità reca un riferimento alla presente decisione, è valida 30 giorni, specifica la data di scadenza ed è rinnovabile soltanto previa verifica dello stabilimento conclusasi con risultati soddisfacenti. Le autorità competenti della Bulgaria comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l’elenco degli stabilimenti da esse riconosciuti ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:44(1):oj#art-9