Art. 7 · Pelli

Art. 7

Pelli

In vigore dal 19 gen 2011
Pelli 1.   La Bulgaria non spedisce pelli di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili («pelli») dalle aree elencate nell’allegato I. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle pelli: a) prodotte in Bulgaria anteriormente al 9 dicembre 2010; oppure b) conformi alle prescrizioni di cui all’allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 2, lettera c) o d), del regolamento (CE) n. 1774/2002; oppure c) prodotte fuori delle aree elencate nell’allegato I in conformità delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e, dopo l’introduzione in Bulgaria, immagazzinate e trasportate separatamente dalle pelli di cui non è autorizzata la spedizione in conformità del paragrafo 1. Le pelli trattate sono separate da quelle non trattate di animali di specie suscettibili all’afta epizootica. 3.   La Bulgaria provvede affinché le pelli spedite in altri Stati membri siano accompagnate da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: «Pelli conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria (*13) (*13)   GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20.» " 4.   In deroga al paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell’allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 1, lettere da b) ad e), del regolamento (CE) n. 1774/2002, è sufficiente che esse siano accompagnate da un documento commerciale attestante il rispetto di tali condizioni. 5.   In deroga al paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell’allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 2, lettera c) o d), del regolamento (CE) n. 1774/2002, è sufficiente che il rispetto di tali condizioni sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all’, paragrafo 1.
Storico versioni

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