Art. 6
Sperma, ovuli e embrioni
In vigore dal 19 gen 2011
Sperma, ovuli e embrioni
1. La Bulgaria non spedisce sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili («sperma, ovuli ed embrioni») dalle aree elencate negli allegati I e II.
2. Fatto salvo quanto disposto dall’ della decisione 2008/855/CE, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:
a)
a sperma, ovuli ed embrioni prodotti anteriormente al 9 dicembre 2010;
b)
allo sperma bovino congelato e agli embrioni concepiti in vivo della specie bovina, allo sperma suino congelato e allo sperma e agli embrioni congelati delle specie ovina e caprina, i quali siano stati importati in Bulgaria secondo le condizioni stabilite, rispettivamente, nelle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE e i quali dal momento della loro introduzione in Bulgaria siano stati immagazzinati e trasportati separatamente dallo sperma, dagli ovuli e dagli embrioni di cui non è autorizzata la spedizione a norma del paragrafo 1;
c)
allo sperma e agli embrioni congelati ottenuti da animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina tenuti durante almeno i 90 giorni precedenti la data della raccolta e durante la raccolta stessa al di fuori delle aree elencate negli allegati I e II e che:
i)
siano stati immagazzinati in condizioni autorizzate per un periodo di almeno 30 giorni prima della spedizione; e
ii)
siano stati prelevati da animali donatori che abbiano soggiornato in centri o in aziende esenti da afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti e nei 30 giorni seguenti la data della raccolta dello sperma e degli embrioni e situati al centro di una zona di un raggio di 10 chilometri in cui non vi siano stati casi di afta epizootica almeno nei 30 giorni precedenti la data della raccolta.
d)
Prima della spedizione dello sperma o degli embrioni di cui alle lettere a), b) e c), le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l’elenco dei centri e dei gruppi autorizzati ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.
3. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 88/407/CEE che accompagna lo sperma bovino congelato spedito dalla Bulgaria negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:
«Sperma bovino congelato conforme alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria (*7).
(*7)
GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20.»
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4. Fatto salvo l’, lettera b), della decisione 2008/855/CE, il certificato sanitario previsto dalla direttiva 90/429/CEE e che accompagna lo sperma suino congelato spedito dalla Bulgaria negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:
«Sperma suino congelato conforme alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria (*8).
(*8)
GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20.»
"
5. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 89/556/CEE che accompagna gli embrioni bovini concepiti in vivo, spediti dalla Bulgaria negli altri Stati membri, reca la seguente dicitura:
«Embrioni bovini concepiti in vivo conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria (*9).
(*9)
GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20.»
"
6. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 92/65/CEE che accompagna lo sperma ovino o caprino congelato spedito dalla Bulgaria negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:
«Sperma ovino/caprino congelato conforme alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria (*10).
(*10)
GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20.»
"
7. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 92/65/CEE che accompagna gli embrioni congelati delle specie ovina o caprina spediti dalla Bulgaria negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:
«Embrioni ovini/caprini congelati conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria (*11).
(*11)
GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20.»
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8. Fatto salvo l’, lettera c), della decisione 2008/855/CE, il certificato sanitario previsto dalla direttiva 92/65/CEE e che accompagna gli embrioni suini congelati spediti dalla Bulgaria negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:
«Embrioni suini congelati conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria (*12)
(*12)
GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20.»
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