Art. 13
Misure di competenza degli Stati membri diversi dalla Bulgaria
In vigore dal 19 gen 2011
Misure di competenza degli Stati membri diversi dalla Bulgaria
1. Fatto salvo quanto disposto dall’, paragrafo 4, gli Stati membri diversi dalla Bulgaria assicurano che animali vivi di specie suscettibili all’afta epizootica non siano spediti nelle aree di cui all’allegato I.
2. Gli Stati membri diversi dalla Bulgaria adottano misure precauzionali adeguate in rapporto agli animali di specie suscettibili spediti dalla Bulgaria nel periodo tra il 9 dicembre 2010 e il 6 gennaio 2011. Tali misure possono comprendere una delle seguenti misure:
a)
l’isolamento e l’esame clinico;
b)
se necessario, test di laboratorio per individuare o escludere l’infezione da virus dell’afta epizootica.
Storico versioni
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