Art. 10 · Pulizia e disinfezione

Art. 10

Pulizia e disinfezione

In vigore dal 19 gen 2011
Pulizia e disinfezione 1.   Fatto salvo quanto disposto dall’ della decisione 2008/855/CE, la Bulgaria provvede affinché i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi nelle aree elencate negli allegati I e II siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e affinché l’avvenuta pulizia e disinfezione sia registrata in conformità dell’, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 64/432/CEE. 2.   La Bulgaria provvede affinché i veicoli utilizzati all’interno delle aree elencate negli allegati I e II per il trasporto di animali e parti di animali di specie suscettibili all’afta epizootica di cui all’, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1774/2002 e per il trasporto di altri sottoprodotti animali e sottoprodotti di origine animale trasformati, ottenuti da animali di specie suscettibili all’afta epizootica, siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e affinché tale pulizia e disinfezione e ogni contatto con aziende che detengono animali di specie suscettibili all’afta epizootica siano registrati nel giornale di viaggio del veicolo in questione.
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