Art. 2
In vigore dal 19 gen 2011
1. Gli Stati membri non applicano l’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE per quanto concerne i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi e territori elencati nell’allegato della presente decisione, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, della predetta direttiva, per gli esercizi finanziari aventi inizio tra il 2 luglio 2010 e il 31 luglio 2012, qualora il revisore dei conti o l’ente di revisione contabile in questione fornisca alle autorità competenti dello Stato membro tutte le informazioni seguenti:
a)
il proprio nominativo e indirizzo ed informazioni sulla propria forma giuridica;
b)
una descrizione dell’eventuale rete cui il revisore dei conti o l’ente di revisione appartiene;
c)
i principi di revisione contabile e le regole di indipendenza applicati alla revisione dei conti in questione;
d)
una descrizione del sistema interno di controllo della qualità dell’ente di revisione contabile;
e)
l’indicazione di se e quando è stato realizzato l’ultimo controllo della qualità del revisore o dell’ente di revisione contabile e le informazioni necessarie in merito al risultato di tale controllo, a meno che tali informazioni vengano fornite dall’autorità competente del paese terzo. Se le informazioni necessarie in merito al risultato dell’ultimo controllo della qualità non sono pubbliche, le autorità competenti degli Stati membri trattano tali informazioni in modo riservato.
2. Gli Stati membri assicurano che il pubblico sia informato in merito al nominativo e all’indirizzo dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi e territori elencati nell’allegato della presente decisione e al fatto che i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni di tali paesi e territori non sono ancora riconosciuti equivalenti ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE. A tal fine le autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE possono altresì iscrivere all’albo i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che effettuano revisioni dei conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi e territori elencati nell’allegato della presente decisione.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare i loro sistemi di indagine e di sanzione ai revisori dei conti e agli enti di revisione contabile che effettuano revisioni dei conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi e territori elencati nell’allegato.
4. Il paragrafo 1 non pregiudica gli accordi di cooperazione in materia di controlli di qualità tra le autorità competenti di uno Stato membro e le autorità competenti di un paese terzo o territorio elencato nell’allegato, purché tali accordi rispettino tutte le condizioni seguenti:
a)
devono includere l’esecuzione di controlli di qualità sulla base di un trattamento paritario;
b)
devono essere stati comunicati in precedenza alla Commissione;
c)
non devono pregiudicare eventuali decisioni della Commissione ai sensi dell’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE.
Storico versioni
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