Art. 4

Art. 4

In vigore dal 18 gen 2011
La posizione che l’Unione deve adottare in seno al comitato misto in caso di questioni relative al titolo II bis dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (3) (l’«accordo») è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
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