Art. 3

Art. 3

In vigore dal 12 gen 2011
L’aiuto individuale accordato a norma del regime di cui all’ che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste da un regolamento adottato in applicazione dell’ del regolamento (CE) n. 994/98 o da ogni altro regime di aiuti approvato, è compatibile con il mercato interno fino a concorrenza dell’intensità massima prevista per questo tipo di aiuti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:282:oj#art-3