Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 gen 2011
La decisione 2010/89/UE è così modificata: 1) all’, la data «31 dicembre 2010» è sostituita da «31 dicembre 2011»; 2) l’ è così modificato: a) nella frase introduttiva, la data «31 dicembre 2010» è sostituita da «31 dicembre 2011»; b) la lettera c) è soppressa; 3) all’articolo 4, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   I prodotti degli stabilimenti elencati negli allegati I o II o immagazzinati negli stabilimenti elencati nell’allegato IV sono unicamente:»; 4) all’articolo 5, paragrafo 2, la data «31 ottobre 2010» è sostituita da «31 ottobre 2011»; 5) all’articolo 6, la data «31 dicembre 2010» è sostituita da «31 dicembre 2011»; 6) gli allegati sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
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