Art. 8 · Altri prodotti di origine animale

Art. 8

Altri prodotti di origine animale

In vigore dal 6 gen 2011
Altri prodotti di origine animale 1.   La Bulgaria non spedisce prodotti di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, non menzionati agli articoli da 2 a 7, prodotti successivamente alla data di applicazione della presente decisione e provenienti dalle aree elencate nell'allegato I o ottenuti da animali originari delle aree elencate nell'allegato I. La Bulgaria non spedisce stallatico e letame ottenuto da animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o da altri artiodattili dalle aree elencate nell'allegato I. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1, primo comma, non si applica: a) ai prodotti di origine animale che: i) abbiano subito un trattamento termico — in recipiente sigillato ermeticamente con un valore Fo pari o superiore a 3,00, oppure — nel corso del quale la temperatura al centro della massa raggiunga almeno i 70 °C; oppure ii) siano stati prodotti fuori delle aree elencate nell'allegato I in conformità delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e che dopo l'introduzione in Bulgaria siano stati trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti di origine animale di cui non è autorizzata la spedizione in conformità del paragrafo 1; b) al sangue e ai prodotti sanguigni, così come definiti all'allegato I, punti 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1774/2002, che siano stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti di cui all'allegato VIII, capitolo IV, parte A, punto 4, lettera a, di tale regolamento, seguito da un test di efficacia, o che siano stati importati in conformità dell'allegato VIII, capitolo IV, parte A del regolamento stesso; c) allo strutto e ai grassi fusi che siano stati sottoposti al trattamento termico di cui all'allegato VII, capitolo IV, parte B, punto 2, lettera d, punto iv), del regolamento (CE) n. 1774/2002; d) agli involucri di origine animale conformi alle condizioni di cui all'allegato I, capitolo 2, parte A della direttiva 92/118/CEE e che siano stati puliti, raschiati e successivamente salati, o decolorati o essiccati, e per i quali siano state adottate precauzioni dopo il trattamento al fine da evitare la loro ricontaminazione; e) alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di suini sottoposti a lavaggio industriale od ottenuti da conciatura e alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di maiale non trattati, debitamente imballati e secchi; f) agli alimenti per animali da compagnia conformi alle prescrizioni dell'allegato VIII, capitolo II, parte B, punti 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002; g) ai prodotti composti che non sono sottoposti a ulteriori trattamenti e che contengono prodotti di origine animale, a condizione che il trattamento non fosse necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti soddisfano le pertinenti norme di polizia sanitaria stabilite dalla presente decisione; h) ai trofei di caccia conformemente alle prescrizioni dell'allegato VIII, capitolo VII, parte A, punti 1, 3 o 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002; i) ai prodotti di origine animale imballati e destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro o come reagenti di laboratorio; j) ai medicinali di cui alla direttiva 2001/83/CE, ai dispositivi medici fabbricati utilizzando tessuti animali resi non vitali di cui all', paragrafo 5, lettera g), della direttiva 93/42/CEE, ai medicinali veterinari di cui alla direttiva 2001/82/CE e ai medicinali in fase di sperimentazione di cui alla direttiva 2001/20/CE. 3.   La Bulgaria provvede affinché i prodotti di origine animale di cui al paragrafo 2 spediti in altri Stati membri siano accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: «Prodotti di origine animale conformi alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica in Bulgaria (*14). (*14)   GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 15.» " 4.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d) e f), del presente articolo è sufficiente che il rispetto delle condizioni di trattamento previste sia attestato nel documento commerciale prescritto dalla pertinente normativa dell'Unione, convalidato conformemente all', paragrafo 1. 5.   In deroga al paragrafo 3, è sufficiente che i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera e), siano accompagnati da un documento commerciale che attesti il lavaggio industriale o l'origine conciaria o la conformità alle condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo VIII, parte A, punti 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002. 6.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera g), ottenuti in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca che gli ingredienti pretrattati siano conformi alle pertinenti condizioni di polizia sanitaria previste dalla presente decisione, è sufficiente che ciò sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all', paragrafo 1. 7.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere i) e j), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante che i prodotti sono destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro, come reagenti di laboratorio, come medicinali o dispositivi medici, a condizione che sui prodotti appaia chiaramente l'indicazione «solo per diagnosi in vitro» oppure «per esclusivo uso di laboratorio» oppure «medicinali» oppure «dispositivi medici». 8.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per i prodotti composti che soddisfano le condizioni di cui all', paragrafo 1, della decisione 2007/275/CE, è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale recante la seguente dicitura: «Questi prodotti composti possono essere conservati a temperatura ambiente oppure sono stati sottoposti, nel corso della loro fabbricazione, a cottura completa o a un trattamento termico in tutta la loro massa, così che ogni materia prima risulta denaturata».
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