Art. 12 · Cooperazione tra gli Stati membri

Art. 12

Cooperazione tra gli Stati membri

In vigore dal 6 gen 2011
Cooperazione tra gli Stati membri Gli Stati membri collaborano al controllo dei bagagli personali dei passeggeri in provenienza dalle aree elencate nell'allegato I e alle campagne d'informazione destinate a impedire l'introduzione di prodotti di origine animale nel territorio degli Stati membri diversi dalla Bulgaria.
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