Art. 2
Formato e procedure per la trasmissione
In vigore dal 27 dic 2010
Formato e procedure per la trasmissione
1. Il formato stabilito nell’allegato è utilizzato in sede di trasmissione dei dati dalle BCN ai membri del SSE.
2. In sede di trasmissione dei dati dalle BCN ai membri del SSE, i dati ed i metadati sono trasmessi conformemente agli standard del SSE e alla struttura definita nella più recente versione del manuale di raccomandazioni in merito ai registri di imprese di Eurostat pubblicato dalla Commissione (Eurostat).
3. In sede di trasmissione dei dati dalle BCN ai membri del SSE, le BCN seguono le medesime notazioni convenzionali per l’attribuzione di nomi, nonché le medesime strutture e definizioni dei campi di cui al regolamento (CE) n. 192/2009.
4. I dati ed i metadati trasmessi ai sensi della presente decisione sono scambiati in forma elettronica.
5. I dati ed i metadati trasmessi ai sensi della presente decisione sono trasmessi tramite il mezzo sicuro utilizzato per lo scambio di dati riservati, o mediante accesso remoto sicuro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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