Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 dic 2010
Per quanto concerne le irregolarità derivanti da operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e dal Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2000-2006, gli Stati membri non sono tenuti a trasmettere le seguenti comunicazioni: a) le comunicazioni speciali di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1681/94 e del regolamento (CE) n. 1831/94 nei casi di semplice fallimento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, di detti regolamenti, a meno che la Commissione non ne faccia espressamente richiesta; b) le comunicazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1681/94 e del regolamento (CE) n. 1831/94 nei casi relativi a somme inferiori a 10 000 EUR, a meno che la Commissione non ne faccia espressamente richiesta.
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