Art. 4

Art. 4

In vigore dal 13 dic 2010
Gli Stati membri impongono alle metaniere che usano la metodologia alternativa di riduzione delle emissioni e che approdano nei porti soggetti alla loro giurisdizione di indicare in dettaglio nel registro della nave il tipo e i quantitativi di combustibili utilizzati a bordo. A tal fine le navi in parola devono disporre di un equipaggiamento per il monitoraggio e la misurazione continui del consumo del boil-off gas e del combustibile marino.
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