Art. 8

Art. 8

In vigore dal 1 dic 2010
1.   L’Unione europea concede allo Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) di Uppsala, (Svezia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per il monitoraggio del Campylobacter. Il contributo finanziario dell’Unione è fissato a un massimo di 305 386 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. 2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 30 000 EUR.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:736:oj#art-8