Art. 6

Art. 6

In vigore dal 1 dic 2010
1.   L’Unione europea concede al Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP) dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES, ex AFSSA), con sede a Maisons-Alfort (Francia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per l’analisi e i controlli relativi agli stafilococchi coagulasi positivi, compreso lo Staphylococcus aureus. Il contributo finanziario dell’Unione è fissato a un massimo di 361 615 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. 2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 23 000 EUR.
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