Art. 2

Art. 2

In vigore dal 1 dic 2010
1.   L’Unione europea concede al Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) di Bilthoven (Paesi Bassi) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per l’analisi e il controllo delle zoonosi (salmonella). Il contributo finanziario dell’Unione è fissato a un massimo di 373 450 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. 2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 30 300 EUR.
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