Art. 4 · Modifiche della decisione 2009/883/CE

Art. 4

Modifiche della decisione 2009/883/CE

In vigore dal 30 nov 2010
Modifiche della decisione 2009/883/CE La decisione 2009/883/CE è così modificata: 1) all’, il paragrafo 2 è così modificato: a) alla lettera b), l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «3 600 000 EUR». b) le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti: «e) 1 200 000 EUR per il Portogallo; f) 1 700 000 EUR per il Regno Unito.»; 2) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il contributo finanziario dell’Unione è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro indicato al paragrafo 1 per eseguire i test della tubercolina e test di laboratorio e per indennizzare i proprietari degli animali abbattuti nel quadro di tali programmi, e non può superare gli importi sottoindicati: a) 12 500 000 EUR per l’Irlanda; b) 10 100 000 EUR per la Spagna; c) 2 800 000 EUR per l’Italia; d) 1 000 000 EUR per il Portogallo; e) 27 000 000 EUR per il Regno Unito.»; 3) all’, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) 3 000 000 EUR per la Spagna.»; 4) all’, il paragrafo 2 è così modificato: a) alla lettera c), l’importo «1 600 000 EUR» è sostituito da «1 650 000 EUR»; b) alla lettera e), l’importo «16 800 000 EUR» è sostituito da «1 700 000 EUR»; c) le lettere i) e j) sono sostituite dalle seguenti: «i) 19 000 000 EUR per la Spagna; j) 33 500 000 EUR per la Francia;»; d) le lettere l) e m) sono sostituite dalle seguenti: «l) 20 000 EUR per la Lettonia; m) 10 000 EUR per la Lituania;»; e) alla lettera o), l’importo «780 000 EUR» è sostituiti da «70 000 EUR»; f) alla lettera q), l’importo «110 000 EUR» è sostituito da «130 000 EUR»; g) alla lettera t), l’importo «5 200 000 EUR» è sostituito da «2 100 000 EUR»; h) alla lettera v), l’importo «590 000 EUR» è sostituito da «40 000 EUR»; i) le lettere x) e y) sono sostituite dalle seguenti: «x) 20 000 EUR per la Finlandia; y) 850 000 EUR per la Svezia.»; 5) all’, il paragrafo 2 è così modificato: a) alla lettera a), l’importo «2 000 000 EUR» è sostituito da «900 000 EUR»; b) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti: «d) 400 000 EUR per la Danimarca; e) 25 000 EUR per l’Estonia;»; c) alla lettera i), l’importo «2 500 000 EUR» è sostituito da «1 400 000 EUR»; d) alla lettera k), l’importo «1 250 000 EUR» è sostituito da «900 000 EUR»; e) le lettere m) e n) sono sostituite dalle seguenti: «m) 50 000 EUR per la Lettonia; n) 10 000 EUR per la Lituania;»; f) le lettere t) e u) sono sostituite dalle seguenti: «t) 4 600 000 EUR per la Polonia; u) 55 000 EUR per il Portogallo;»; g) le lettere x) e y) sono sostituite dalle seguenti: «x) 600 000 EUR per la Slovacchia; y) 80 000 EUR per il Regno Unito.»; 6) all’articolo 6, il paragrafo 2 è così modificato: a) alla lettera a), l’importo «240 000 EUR» è sostituito da «120 000 EUR»; b) alla lettera f), l’importo «300 000 EUR» è sostituito da «550 000 EUR»; c) alla lettera i), l’importo «515 000 EUR» è sostituito da «250 000 EUR»; 7) all’articolo 7, paragrafo 2, l’importo «450 000 EUR» è sostituito da «250 000 EUR»; 8) all’articolo 8, il paragrafo 2 è così modificato: a) alla lettera e), l’importo «350 000 EUR» è sostituito da «450 000 EUR»; b) alla lettera k), l’importo «650 000 EUR» è sostituito da «1 300 000 EUR»; c) alla lettera t), l’importo «200 000 EUR» è sostituito da «40 000 EUR»; 9) l’articolo 9 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il contributo finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro indicato al paragrafo 1 per eseguire i test diagnostici rapidi negli animali previsti nell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, nell’allegato III, capitolo A, parti I e II, punti da 1 a 5, del regolamento (CE) n. 999/2001 e nell’allegato VII di tale regolamento, i test di conferma e i test molecolari preliminari di diagnosi differenziale previsti nell’allegato X, capitolo C, punto 3, paragrafo 2, lettera c), sub i), del regolamento (CE) n. 999/2001 e al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per indennizzare i proprietari degli animali abbattuti e distrutti secondo i programmi di eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie e al 50 % dei costi delle analisi di campioni a fini di genotipizzazione, e non può superare gli importi sottoindicati: a) 2 340 000 EUR per il Belgio; b) 440 000 EUR per la Bulgaria; c) 1 380 000 EUR per la Repubblica ceca; d) 1 420 000 EUR per la Danimarca; e) 11 260 000 EUR per la Germania; f) 300 000 EUR per l’Estonia; g) 4 700 000 EUR per l’Irlanda; h) 2 000 000 EUR per la Grecia; i) 6 480 000 EUR per la Spagna; j) 16 980 000 EUR per la Francia; k) 7 210 000 EUR per l’Italia; l) 70 000 EUR per Cipro; m) 360 000 EUR per la Lettonia; n) 700 000 EUR per la Lituania; o) 100 000 EUR per il Lussemburgo; p) 1 230 000 EUR per l’Ungheria; q) 30 000 EUR per Malta; r) 3 370 000 EUR per i Paesi Bassi; s) 1 510 000 EUR per l’Austria; t) 4 930 000 EUR per la Polonia; u) 1 640 000 EUR per il Portogallo; v) 1 000 000 EUR per la Romania; w) 240 000 EUR per la Slovenia; x) 650 000 EUR per la Slovacchia; y) 610 000 EUR per la Finlandia; z) 970 000 EUR per la Svezia; za) 5 920 000 EUR per il Regno Unito.»; b) al paragrafo 3, lettera a), «5 EUR per test» è sostituito da «8 EUR per test;»; 10) all’articolo 10, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Il contributo finanziario dell’Unione è fissato al 75 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro indicato al paragrafo 1 per eseguire i test di laboratorio per l’individuazione di antigeni o anticorpi della rabbia, l’isolamento e la caratterizzazione del virus della rabbia, l’individuazione del biomarcatore e la titolazione delle esche vaccino e per acquistare e distribuire vaccini ed esche per i programmi, e non può superare gli importi sottoindicati: a) 1 870 000 EUR per la Bulgaria; b) 680 000 EUR per l’Ungheria; c) 7 380 000 EUR per la Polonia; d) 820 000 EUR per la Romania; e) 490 000 EUR per la Slovacchia. 3.   Il costo massimo rimborsabile agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non può superare in media gli importi sottoindicati: a) per un test sierologico: 12 EUR per test; b) per un test di individuazione della tetraciclina nelle ossa: 12 EUR per test; c) per un test di fluorescenza degli anticorpi (FAT): 18 EUR per test.»; 11) all’articolo 11, il paragrafo 2 è così modificato: a) alla lettera b), l’importo «20 000 EUR» è sostituito da «40 000 EUR»; b) alla lettera d), l’importo «1 400 000 EUR» è sostituito da «650 000 EUR»; 12) all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il contributo finanziario dell’Unione per i programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro interessato per eseguire i test di laboratorio, e non può superare gli importi sottoindicati: a) 25 000 EUR per la Bulgaria; b) 300 000 EUR per l’Ungheria; c) 1 000 000 EUR per la Polonia; d) 700 000 EUR per la Spagna.»; 13) all’articolo 13, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Il contributo finanziario dell’Unione è fissato al 75 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro indicato nei paragrafi 1 e 2 per eseguire i test di laboratorio per l’individuazione di antigeni o anticorpi della rabbia, la caratterizzazione del virus della rabbia, l’individuazione del biomarcatore, la determinazione dell’età e la titolazione delle esche vaccino e per acquistare e distribuire vaccini ed esche per i programmi, e non può superare gli importi sottoindicati: a) 1 360 000 EUR per l’Estonia; b) 1 400 000 EUR per la Lettonia; c) 540 000 EUR per la Lituania; d) 200 000 EUR per l’Austria; e) 830 000 EUR per la Slovenia; f) 150 000 EUR per la Finlandia. 4.   Il costo massimo rimborsabile agli Stati membri per i programmi di cui ai paragrafi 1 e 2 non può superare in media gli importi sottoindicati: a) per un test sierologico: 12 EUR per test; b) per un test di individuazione della tetraciclina nelle ossa: 12 EUR per test; c) per un test di fluorescenza degli anticorpi (FAT): 18 EUR per test.»; 14) all’articolo 14, paragrafo 2, l’importo «262 000 EUR» è sostituito da «310 000 EUR»; 15) all’articolo 15, il paragrafo 2 è così modificato: a) alla lettera a) l’importo «800 000 EUR» è sostituito da «600 000 EUR»; b) alla lettera c) l’importo «750 000 EUR» è sostituito da «500 000 EUR»; 16) all’articolo 16, paragrafo 2, nella frase introduttiva l’importo «8 200 000 EUR» è sostituito da «4 000 000 EUR».
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