Art. 4
Modifiche della decisione 2009/883/CE
In vigore dal 30 nov 2010
Modifiche della decisione 2009/883/CE
La decisione 2009/883/CE è così modificata:
1)
all’, il paragrafo 2 è così modificato:
a)
alla lettera b), l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «3 600 000 EUR».
b)
le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:
«e)
1 200 000 EUR per il Portogallo;
f)
1 700 000 EUR per il Regno Unito.»;
2)
all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il contributo finanziario dell’Unione è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro indicato al paragrafo 1 per eseguire i test della tubercolina e test di laboratorio e per indennizzare i proprietari degli animali abbattuti nel quadro di tali programmi, e non può superare gli importi sottoindicati:
a)
12 500 000 EUR per l’Irlanda;
b)
10 100 000 EUR per la Spagna;
c)
2 800 000 EUR per l’Italia;
d)
1 000 000 EUR per il Portogallo;
e)
27 000 000 EUR per il Regno Unito.»;
3)
all’, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
3 000 000 EUR per la Spagna.»;
4)
all’, il paragrafo 2 è così modificato:
a)
alla lettera c), l’importo «1 600 000 EUR» è sostituito da «1 650 000 EUR»;
b)
alla lettera e), l’importo «16 800 000 EUR» è sostituito da «1 700 000 EUR»;
c)
le lettere i) e j) sono sostituite dalle seguenti:
«i)
19 000 000 EUR per la Spagna;
j)
33 500 000 EUR per la Francia;»;
d)
le lettere l) e m) sono sostituite dalle seguenti:
«l)
20 000 EUR per la Lettonia;
m)
10 000 EUR per la Lituania;»;
e)
alla lettera o), l’importo «780 000 EUR» è sostituiti da «70 000 EUR»;
f)
alla lettera q), l’importo «110 000 EUR» è sostituito da «130 000 EUR»;
g)
alla lettera t), l’importo «5 200 000 EUR» è sostituito da «2 100 000 EUR»;
h)
alla lettera v), l’importo «590 000 EUR» è sostituito da «40 000 EUR»;
i)
le lettere x) e y) sono sostituite dalle seguenti:
«x)
20 000 EUR per la Finlandia;
y)
850 000 EUR per la Svezia.»;
5)
all’, il paragrafo 2 è così modificato:
a)
alla lettera a), l’importo «2 000 000 EUR» è sostituito da «900 000 EUR»;
b)
le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
«d)
400 000 EUR per la Danimarca;
e)
25 000 EUR per l’Estonia;»;
c)
alla lettera i), l’importo «2 500 000 EUR» è sostituito da «1 400 000 EUR»;
d)
alla lettera k), l’importo «1 250 000 EUR» è sostituito da «900 000 EUR»;
e)
le lettere m) e n) sono sostituite dalle seguenti:
«m)
50 000 EUR per la Lettonia;
n)
10 000 EUR per la Lituania;»;
f)
le lettere t) e u) sono sostituite dalle seguenti:
«t)
4 600 000 EUR per la Polonia;
u)
55 000 EUR per il Portogallo;»;
g)
le lettere x) e y) sono sostituite dalle seguenti:
«x)
600 000 EUR per la Slovacchia;
y)
80 000 EUR per il Regno Unito.»;
6)
all’articolo 6, il paragrafo 2 è così modificato:
a)
alla lettera a), l’importo «240 000 EUR» è sostituito da «120 000 EUR»;
b)
alla lettera f), l’importo «300 000 EUR» è sostituito da «550 000 EUR»;
c)
alla lettera i), l’importo «515 000 EUR» è sostituito da «250 000 EUR»;
7)
all’articolo 7, paragrafo 2, l’importo «450 000 EUR» è sostituito da «250 000 EUR»;
8)
all’articolo 8, il paragrafo 2 è così modificato:
a)
alla lettera e), l’importo «350 000 EUR» è sostituito da «450 000 EUR»;
b)
alla lettera k), l’importo «650 000 EUR» è sostituito da «1 300 000 EUR»;
c)
alla lettera t), l’importo «200 000 EUR» è sostituito da «40 000 EUR»;
9)
l’articolo 9 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il contributo finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro indicato al paragrafo 1 per eseguire i test diagnostici rapidi negli animali previsti nell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, nell’allegato III, capitolo A, parti I e II, punti da 1 a 5, del regolamento (CE) n. 999/2001 e nell’allegato VII di tale regolamento, i test di conferma e i test molecolari preliminari di diagnosi differenziale previsti nell’allegato X, capitolo C, punto 3, paragrafo 2, lettera c), sub i), del regolamento (CE) n. 999/2001 e al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per indennizzare i proprietari degli animali abbattuti e distrutti secondo i programmi di eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie e al 50 % dei costi delle analisi di campioni a fini di genotipizzazione, e non può superare gli importi sottoindicati:
a)
2 340 000 EUR per il Belgio;
b)
440 000 EUR per la Bulgaria;
c)
1 380 000 EUR per la Repubblica ceca;
d)
1 420 000 EUR per la Danimarca;
e)
11 260 000 EUR per la Germania;
f)
300 000 EUR per l’Estonia;
g)
4 700 000 EUR per l’Irlanda;
h)
2 000 000 EUR per la Grecia;
i)
6 480 000 EUR per la Spagna;
j)
16 980 000 EUR per la Francia;
k)
7 210 000 EUR per l’Italia;
l)
70 000 EUR per Cipro;
m)
360 000 EUR per la Lettonia;
n)
700 000 EUR per la Lituania;
o)
100 000 EUR per il Lussemburgo;
p)
1 230 000 EUR per l’Ungheria;
q)
30 000 EUR per Malta;
r)
3 370 000 EUR per i Paesi Bassi;
s)
1 510 000 EUR per l’Austria;
t)
4 930 000 EUR per la Polonia;
u)
1 640 000 EUR per il Portogallo;
v)
1 000 000 EUR per la Romania;
w)
240 000 EUR per la Slovenia;
x)
650 000 EUR per la Slovacchia;
y)
610 000 EUR per la Finlandia;
z)
970 000 EUR per la Svezia;
za)
5 920 000 EUR per il Regno Unito.»;
b)
al paragrafo 3, lettera a), «5 EUR per test» è sostituito da «8 EUR per test;»;
10)
all’articolo 10, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il contributo finanziario dell’Unione è fissato al 75 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro indicato al paragrafo 1 per eseguire i test di laboratorio per l’individuazione di antigeni o anticorpi della rabbia, l’isolamento e la caratterizzazione del virus della rabbia, l’individuazione del biomarcatore e la titolazione delle esche vaccino e per acquistare e distribuire vaccini ed esche per i programmi, e non può superare gli importi sottoindicati:
a)
1 870 000 EUR per la Bulgaria;
b)
680 000 EUR per l’Ungheria;
c)
7 380 000 EUR per la Polonia;
d)
820 000 EUR per la Romania;
e)
490 000 EUR per la Slovacchia.
3. Il costo massimo rimborsabile agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non può superare in media gli importi sottoindicati:
a)
per un test sierologico: 12 EUR per test;
b)
per un test di individuazione della tetraciclina nelle ossa: 12 EUR per test;
c)
per un test di fluorescenza degli anticorpi (FAT): 18 EUR per test.»;
11)
all’articolo 11, il paragrafo 2 è così modificato:
a)
alla lettera b), l’importo «20 000 EUR» è sostituito da «40 000 EUR»;
b)
alla lettera d), l’importo «1 400 000 EUR» è sostituito da «650 000 EUR»;
12)
all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il contributo finanziario dell’Unione per i programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro interessato per eseguire i test di laboratorio, e non può superare gli importi sottoindicati:
a)
25 000 EUR per la Bulgaria;
b)
300 000 EUR per l’Ungheria;
c)
1 000 000 EUR per la Polonia;
d)
700 000 EUR per la Spagna.»;
13)
all’articolo 13, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il contributo finanziario dell’Unione è fissato al 75 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro indicato nei paragrafi 1 e 2 per eseguire i test di laboratorio per l’individuazione di antigeni o anticorpi della rabbia, la caratterizzazione del virus della rabbia, l’individuazione del biomarcatore, la determinazione dell’età e la titolazione delle esche vaccino e per acquistare e distribuire vaccini ed esche per i programmi, e non può superare gli importi sottoindicati:
a)
1 360 000 EUR per l’Estonia;
b)
1 400 000 EUR per la Lettonia;
c)
540 000 EUR per la Lituania;
d)
200 000 EUR per l’Austria;
e)
830 000 EUR per la Slovenia;
f)
150 000 EUR per la Finlandia.
4. Il costo massimo rimborsabile agli Stati membri per i programmi di cui ai paragrafi 1 e 2 non può superare in media gli importi sottoindicati:
a)
per un test sierologico: 12 EUR per test;
b)
per un test di individuazione della tetraciclina nelle ossa: 12 EUR per test;
c)
per un test di fluorescenza degli anticorpi (FAT): 18 EUR per test.»;
14)
all’articolo 14, paragrafo 2, l’importo «262 000 EUR» è sostituito da «310 000 EUR»;
15)
all’articolo 15, il paragrafo 2 è così modificato:
a)
alla lettera a) l’importo «800 000 EUR» è sostituito da «600 000 EUR»;
b)
alla lettera c) l’importo «750 000 EUR» è sostituito da «500 000 EUR»;
16)
all’articolo 16, paragrafo 2, nella frase introduttiva l’importo «8 200 000 EUR» è sostituito da «4 000 000 EUR».
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