Art. 2
In vigore dal 26 nov 2010
All’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ciascuna parte riconosce, per le sementi delle specie contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell’altra parte dagli organismi richiamati all’, paragrafo 3.»
Storico versioni
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