Art. 2 · Principi generali

Art. 2

Principi generali

In vigore dal 25 nov 2010
Principi generali 1.   Un fabbricante deve richiedere ed ottenere l’accreditamento di qualità dalla BCE prima di iniziare o continuare la sua attività di produzione delle banconote in euro. 2.   Un fabbricante accreditato può svolgere un’attività di produzione delle banconote in euro esclusivamente presso il luogo di fabbricazione per il quale è stato accordato l’accreditamento di qualità ai sensi della presente decisione. 3.   I requisiti stabiliti dalla BCE ai fini dell’accreditamento di qualità sono da intendersi come requisiti minimi. I fabbricanti possono adottare ed attuare standard di qualità più stringenti, stabiliti nel loro piano per la qualità, come definito nei requisiti di qualità. 4.   Il Comitato esecutivo, sentito il parere del Comitato per le banconote, è competente ad adottare tutte le decisioni relative all’accreditamento di qualità di un fabbricante, e ne informa il Consiglio direttivo. 5.   Eventuali costi e connesse perdite che un fabbricante sopporti in conseguenza dell’applicazione della presente decisione sono a carico del fabbricante. 6.   Le disposizioni della presente decisione non pregiudicano eventuali accreditamenti di qualità, pieni o temporanei, accordati prima dell’entrata in vigore della stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:773:oj#art-2