Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 nov 2010
In deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è autorizzata a designare quale debitore dell’IVA il soggetto passivo destinatario di una cessione dei seguenti beni: a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo; b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
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