Art. 2
In vigore dal 22 nov 2010
In deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è autorizzata a designare quale debitore dell’IVA il soggetto passivo destinatario di una cessione dei seguenti beni:
a)
telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
b)
dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
Storico versioni
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