Art. 2
In vigore dal 22 nov 2010
1. I membri del CUEME sono nominati dalla Commissione.
2. Il CUEME è composto dai rappresentanti degli organismi competenti di ciascuno Stato membro, dai rappresentanti degli Stati membri dello Spazio economico europeo e dai rappresentanti delle organizzazioni seguenti:
a)
Ufficio europeo dei consumatori (Bureau Européen des Consommateurs — BEUC);
b)
EUROCOOP;
c)
Ufficio europeo per l’ambiente (European Environmental Bureau — EEB);
d)
Business Europe;
e)
Unione europea dell’artigianato e delle PMI (UEAPME);
f)
EUROCOMMERCE.
3. La Commissione, se necessario, può modificare la composizione del CUEME.
Storico versioni
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