Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 nov 2010
1.   I membri del CUEME sono nominati dalla Commissione. 2.   Il CUEME è composto dai rappresentanti degli organismi competenti di ciascuno Stato membro, dai rappresentanti degli Stati membri dello Spazio economico europeo e dai rappresentanti delle organizzazioni seguenti: a) Ufficio europeo dei consumatori (Bureau Européen des Consommateurs — BEUC); b) EUROCOOP; c) Ufficio europeo per l’ambiente (European Environmental Bureau — EEB); d) Business Europe; e) Unione europea dell’artigianato e delle PMI (UEAPME); f) EUROCOMMERCE. 3.   La Commissione, se necessario, può modificare la composizione del CUEME.
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