Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 nov 2010
Lo Stato membro relatore prosegue l’esame particolareggiato dei fascicoli di cui all’ e comunica alla Commissione, il più rapidamente possibile e comunque entro il 31 dicembre 2011, le conclusioni del suo esame unitamente alle eventuali raccomandazioni sull’iscrizione o meno nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive indicate all’ e sulle eventuali condizioni per tale iscrizione.
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