Art. 4
In vigore dal 29 ott 2010
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone indicate dal comitato delle sanzioni che costituiscono una minaccia per la pace e il processo di riconciliazione nazionale in Costa d’Avorio, in particolare quelle che impediscono l’attuazione degli accordi di Linas-Marcoussis e Accra III, nonché di qualunque altra persona di cui, sulla base di informazioni pertinenti, sia stabilita la responsabilità per violazioni gravi dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale in Costa d’Avorio, così come di ogni altra persona che inciti pubblicamente all’odio e alla violenza e di tutti coloro che violano le misure imposte dal punto 7 dell’UNSCR 1572 (2004), secondo quanto stabilito dal comitato delle sanzioni.
L’elenco delle persone di cui al primo comma figura in allegato.
2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l’ingresso nel proprio territorio.
3. Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni stabilisce che:
a)
il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti, inclusi obblighi religiosi;
b)
una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Costa d’Avorio e di stabilità nella regione fissati nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU.
4. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal comitato delle sanzioni, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.
Storico versioni
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