Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 ott 2010
1.   Sono vietate la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione alla Costa d’Avorio di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiali militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché di materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, indipendentemente dal se siano tali armamenti o materiale originari o non del territorio degli Stati membri. 2.   È altresì vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi connessi ai prodotti di cui al paragrafo 1 o connessi con la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l’uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Costa d’Avorio, o perché ne usufruisca in Costa d’Avorio; b) concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Costa d’Avorio, o perché ne usufruisca in Costa d’Avorio;
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:656:oj#art-1