Art. 3

Art. 3

In vigore dal 28 ott 2010
1.   Il contributo finanziario dell’Unione è concesso a condizione che l’Italia: a) attui il piano conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione europea, tra cui la normativa in materia di concorrenza, di aggiudicazione degli appalti pubblici e di aiuti di Stato; b) presenti alla Commissione, entro il 30 aprile 2011, una relazione finale sull’esecuzione del piano sotto il profilo tecnico, corredata dei giustificativi relativi alle spese sostenute e dei risultati conseguiti nel periodo dal 9 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010; c) attui il piano efficacemente. 2.   Qualora l’Italia non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione riduce il contributo finanziario dell’Unione tenendo conto della natura e della gravità dell’inadempienza nonché del danno finanziario causato all’Unione.
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