Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 ott 2010
1.   Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, al deposito dello strumento di approvazione presso il governo del Portogallo, che assume la funzione di depositario, ai sensi dell', paragrafo 1, del protocollo aggiuntivo, per esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata da tale protocollo. 2.   È opportuno che l'Unione e gli Stati membri parti dell'accordo di Lisbona si sforzino di depositare simultaneamente, nei limiti del possibile, i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del protocollo aggiuntivo.
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