Art. 3 · Mandato

Art. 3

Mandato

In vigore dal 11 ago 2010
Mandato 1.   Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di: a) mettersi in collegamento con il governo del Sudan, il governo del Sudan meridionale, i movimenti armati del Darfur e altre parti sudanesi nonché con la società civile e le organizzazioni non governative e mantenere una stretta cooperazione con l’UA e l’ONU allo scopo di perseguire gli obiettivi politici dell’Unione; b) promuovere un approccio internazionale coerente nei confronti del Sudan, mantenendo stretti contatti con l’UA, in particolare il gruppo di attuazione ad alto livello dell’UA (AUHIP) per il Sudan, l’ONU, incluse consultazioni regolari con la missione dell’ONU in Sudan (UNMIS) e l’operazione mista ONU/UA in Darfur (UNAMID), l’Agenzia intergovernativa per lo sviluppo (IGAD), la Lega degli Stati arabi (LAS) e i soggetti interessati regionali e altri soggetti interessati fondamentali quali l’inviato speciale degli USA; c) partecipare ai lavori del forum consultivo internazionale in vista di un impegno internazionale coerente a favore del Sudan; d) mantenere contatti politici regolari ad alto livello con l’IGAD e i principali soggetti interessati regionali, tenendo conto degli ulteriori sviluppi nell’attuazione del CPA e del loro impatto sull’integrazione del Sudan nella regione, e intrattenere un dialogo attivo con gli Stati della regione e altri Stati africani fondamentali per rafforzare il consenso sull’attuazione del CPA, compreso il rispetto dei risultati del referendum sull’autodeterminazione del Sudan meridionale; e) sostenere i lavori del Mediatore congiunto ONU/UA e dell’AUHIP riguardo agli sforzi internazionali volti a facilitare un accordo di pace duraturo per il Darfur e seguire da vicino il processo di negoziazione, tra l’altro facilitato dai governi di Qatar, Egitto, Libia e altri paesi; f) per quanto riguarda la lotta contro l’impunità in Sudan e il rispetto dei diritti dell’uomo, compresi i diritti dei bambini e delle donne, seguire la situazione e mantenere contatti regolari con le autorità sudanesi, l’Ufficio del procuratore della Corte penale internazionale, l’UA e l’ONU, in particolare con l’Ufficio dell’alto commissario per i diritti dell’uomo e gli osservatori dei diritti dell’uomo presenti nella regione. g) rappresentare l’Unione, ogniqualvolta sia possibile, nel comitato di esame e valutazione del CPA; h) fatta salva l’indipendenza delle missioni di osservazione elettorale dell’UE (EUEOM), accompagnare da vicino la preparazione e lo spiegamento di eventuali future missioni di osservazione elettorale in Sudan e promuovere il follow-up delle raccomandazioni formulate; nonché i) contribuire attivamente alla formulazione di una strategia e di un impegno UE futuri dopo la scadenza del CPA, anche per quanto riguarda la promozione di relazioni costruttive tra Khartoum e Juba indipendentemente dall’esito dei referendum. 2.   Ai fini dell’espletamento del suo mandato, la RSUE, tra l’altro: a) fornisce consulenza e riferisce in merito alla definizione delle posizioni dell’UE nei consessi internazionali al fine di promuovere e consolidare in modo proattivo un approccio politico coerente dell’UE nei confronti del Sudan; b) mantiene una visione globale di tutte le attività dell’Unione e coopera strettamente con la delegazione dell’Unione a Khartoum e la delegazione dell’Unione presso l’UA ad Addis Abeba; c) appoggia il processo politico e le attività riguardanti l’attuazione del CPA e la negoziazione delle intese necessarie per il periodo post-referendum nonché gli sforzi nel settore della costruzione istituzionale nel Sudan meridionale; d) contribuisce all’attuazione della politica dell’UE per quanto riguarda le risoluzioni 1325 (2000) e 1820 (2008) del Consiglio di sicurezza dell’ONU concernenti le donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi e relazioni sugli sviluppi intervenuti al riguardo; e e) vigila e riferisce sul rispetto, ad opera delle parti sudanesi, delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU, segnatamente le risoluzioni 1556 (2004), 1564 (2004), 1590 (2005), 1591 (2005), 1593 (2005), 1612 (2005), 1663 (2006), 1672 (2006), 1679 (2006), 1769 (2007), 1778 (2007), 1881 (2009), 1882 (2009), 1891 (2009), 1919 (2010).
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