Art. 2 · Mantenimento delle autorizzazioni concesse ai laboratori degli Stati membri

Art. 2

Mantenimento delle autorizzazioni concesse ai laboratori degli Stati membri

In vigore dal 9 ago 2010
Mantenimento delle autorizzazioni concesse ai laboratori degli Stati membri L’autorizzazione concessa a un laboratorio di uno Stato membro conformemente all’, paragrafo 1, della decisione 2000/258/CE è mantenuta a condizione che il rapporto di valutazione elaborato dall’AFSSA Nancy in seguito alla prova di competenza di cui all’ sia favorevole.
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