Art. 4

Art. 4

In vigore dal 26 lug 2010
L’accordo è collegato ai sette accordi con la Svizzera che sono stati firmati il 21 giugno 1999 e conclusi per decisione del Consiglio e della Commissione 2002/309/EC, Euratom (4). L’accordo non può essere rinnovato o rinegoziato, conformemente all’articolo 12, qualora sia stato posto termine agli accordi di cui al primo comma.
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